Art.30 - Lo sciatore che utilizza le piste da sci alpino deve possedere una assicurazione in corso di validità che copra la propria Responsabilità Civile per danni o infortuni causati a terzi.
Con il Decreto Legislativo n°40/2021, in attuazione della Legge n°86/2019 (misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali), diventa obbligatoria l'assicurazione per gli sciatori.
Ogni anno si contano sulle piste oltre 10 mila incidenti a stagione, per questo, il legislatore ha ritenuto opportuno rivedere le ormai vecchie norme della legge 363/2003, inserendo nuovi articoli ed ampliando quelli già esistenti.
Vediamo di seguito altre importanti norme per lo sciatore:
1- obbligo del casco , per i soggetti con età inferiore ai 18 anni (la precedente norma si limitava a 14);
2- percorribilità delle piste in base alle effettive capacità fisiche/tecniche dello sciatore;
3- divieto di sciare in stato di ebrezza in conseguenza di uso di bevande alcoliche e di sostanze tossicologiche;
4- omissione di soccorso , è prevista sanzione amministrativa per quanti non prestino assistenza ad una persona che si trovi in difficoltà.
Per maggiori approfondimenti puoi leggere qui estratto della Gazzetta Ufficiale, Decreto Legislativo n°40/2021, entrata in vigore, salvo ulteriori rinvii e fissata per il 01 gennaio 2022
Se vuoi puoi scaricare la Gazzetta Ufficiale del 19.03.2021 D.Lgs n°40/2021.